Statuto

FONDAZIONE VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE
“per la ricerca, il pensiero e l’innovazione sociale”

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata
Art. 2 – Scopi
Art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse
Art. 4 – Fondatori e Partecipanti
Art. 5 - Patrimonio
Art. 6 - Fondo di gestione
Art. 7 - Contribuzioni
Art. 8 - Esercizio finanziario
Art. 9 - Organi e Uffici
Art. 10 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione
Art. 11 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
Art. 12 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Art. 13 - Presidente
Art. 14 - Il Direttore
Art. 15 - L'Amministratore
Art. 16 - Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 17 - Il Comitato Scientifico
Art. 18 - Scioglimento e liquidazione
Art. 19 - Clausola arbitrale
Art. 20 - Norma di rinvio

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata.

1. E’ costituita la “FONDAZIONE VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE, per la ricerca, il pensiero e l’innovazione sociale” con sede in Lucca, Via Catalani 158.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro, nemmeno indirettamente, e non può distribuire utili.
3. La Fondazione ha durata illimitata e sarà regolata, oltre che dalle disposizioni di legge in materia, dal presente statuto.

Art. 2 – Scopi.

1. La Fondazione intende proporsi a livello nazionale e internazionale come punto di riferimento per conoscere, studiare, promuovere il volontariato e la partecipazione sociale orientata all'azione solidale sia nelle sue forme organizzate che in quelle spontanee ed informali.
2. La Fondazione - che non ha scopo di lucro - promuove, gestisce e sviluppa a tutti i livelli attività di ricerca scientifica, educazione, istruzione, studio, dibattito, e sviluppo del pensiero in tutti gli ambiti coerenti con il proprio scopo costitutivo e con particolare riferimento a:

  • a. il senso, le forme, le attività, le peculiarità, la storia, le dimensioni (etiche, giuridiche, antropologiche, sociologiche, politiche, psicologiche, economiche) dell'azione volontaria;
  • b. i bisogni, le identità, le trasformazioni, le criticità e le problematiche delle associazioni di volontariato e dei volontari ed tutte le tematiche specifiche connesse a tali bisogni e trasformazioni;
  • c. le innovazioni, le sperimentazioni, le aree di sviluppo, i processi di miglioramento promossi e/o prodotti dalle associazioni di volontariato in tutti gli ambiti della vita sociale, istituzionale ed associativa;
  • d. le forme, la crescita, le trasformazioni, la storia, le identità, le dimensioni etiche, giuridiche, antropologiche, sociologiche, politiche, psicologiche, economiche della partecipazione sociale orientata all'azione solidale ed al bene comune delle organizzazioni entro cui si sviluppa;
  • e. le connessioni ed i rapporti complessi dell'azione volontaria e dell'azione solidale (strutturata in forme stabili e non) con le istituzioni pubbliche e private di ogni specie, ordine e livello, a scopo di lucro e non, con le comunità religiose, con il mondo sindacale, con le altre realtà del Terzo Settore, con il mondo dell'impresa, con il sistema del welfare e con tutte le sfere sociali con le quali si intrattengano legami significativi;
  • f. i rapporti tra gli enti mediante cui si esplicano i doveri di solidarietà sociale sanciti dalla carta costituzionale italiana e l’azione volontaria, soprattutto laddove questi si configurino come collaborazioni consolidate al sistema di welfare locale, come applicazione del principio di sussidiarietà, come opportunità di miglioramento dei servizi pubblici, come espansione della cittadinanza sociale, come accessibilità al diritto di recriminazione per gli utenti più deboli, come espressione dell’esigenza di costruire il senso di cittadinanza sulle radici della condivisione individuale e collettiva dei problemi sociali, come strumento per l’innovazione istituzionale;
  • g. il contributo dell'azione volontaria e dell'azione solidale al riconoscimento, alla promozione, al consolidamento delle capacità individuali, all'estensione, la crescita, la qualificazione delle occasioni di discussione pubblica delle questioni sociali, alla formazione dei giovani, degli adulti e degli anziani in quanto soggetti e cittadini, al rafforzamento delle reti formali ed informali che contribuiscono positivamente al benessere individuale, comunitario e sociale.

3. A tale proposito la Fondazione svilupperà proprie ricerche in collegamento anche con università pubbliche e private, aziende, associazioni, fondazioni, sindacati, centri di ricerca e di studio, scuole, istituti, centri di servizio per il volontariato ed enti che svolgono attività similari, sia in Italia che all’estero. Provvederà a diffondere gli studi e ricerche con mezzi idonei ed allo scopo di rendere quale pubblico patrimonio le conoscenze acquisite. Potrà organizzare inoltre studi, formazione e consulenza sulle tematiche oggetto delle ricerche stesse, nonché svolgere ogni altra attività complementare, connessa o funzionale alle finalità indicate.

Art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse.

1. Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione può, tra l’altro:

  • a. partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente o concorrere alla costituzione di detti enti;
  • b. stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l’assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine; l’acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali; la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo;
  • c. amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo;
  • d. stipulare accordi o convenzioni con terzi per l’affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
  • e. assumere prestiti dagli aderenti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;
  • f. svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari
  • g. istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

Art. 4 – Fondatori e Partecipanti.

1. Gli aderenti alla Fondazione si dividono in:
* Fondatori;
* Partecipanti

2. Sono Fondatori i soggetti che intervengono all’atto costitutivo quantificando l’apporto economico, ed in particolare:

  • l’ Associazione CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO (CNV);
  • la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA;
  • il CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DELLA TOSCANA (CESVOT);
  • la PROVINCIA DI LUCCA;
  • il COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO DEL VOLONTARIATO (CSV.Net).

3. Assumono la qualifica di Partecipanti, previo gradimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio, i soggetti che, successivamente alla costituzione avendo formalmente condiviso le finalità della Fondazione, assumono l’impegno a contribuire al perseguimento degli scopi statutari mediante conferimento di denaro, beni (anche immateriali) o prestazioni nel rispetto dei termini e delle modalità annualmente fissate dal Consiglio di Amministrazione.
4. I Partecipanti sono iscritti in appositi elenchi, che riportano data d’ammissione, date e tipologie dei conferimenti, data di cessazione.
5. L’adesione alla Fondazione cessa per rinuncia o revoca; quella dei Partecipanti anche per scadenza (in caso di partecipazione a termine).
6. La rinuncia è comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.
7. La revoca è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, per mancato versamento per due esercizi consecutivi del contributo annuale. E’ notificata a mezzo di lettera raccomandata.
8. Rinuncia e revoca hanno effetto rispettivamente dalla data di ricevimento e di spedizione della lettera raccomandata.
9. Rinuncia, revoca o scadenza non liberano dalle obbligazioni assunte.

Art. 5 – Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dal Fondo di dotazione iniziale costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;
  • dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto e destinati espressamente al fondo patrimoniale;
  • dalle elargizioni fatte da enti o da privati solo se con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  • dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
  • da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio.

2. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra gli aderenti; in caso di cessazione dell’adesione dovuto a qualsiasi causa, nessun aderente può pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto.

Art. 6 – Fondo di gestione.

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima
  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione
  • da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati
  • dai contributi in qualsiasi forma concessi dagli aderenti in funzione degli impegni assunti in sede di costituzione della Fondazione o in funzione delle misure ordinarie di adesione stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione
  • dai ricavi e introiti comunque pervenuti alla Fondazione.

Art. 7 – Contribuzioni.

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in sede di redazione del bilancio preventivo le quote di contribuzione ordinarie al Fondo di gestione in denaro, beni (anche immateriali) o prestazioni dovute per il successivo esercizio da parte degli aderenti.

Art. 8 – Esercizio finanziario.

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.
3. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.

Art. 9 – Organi e Uffici.

1. Organi della Fondazione sono:

  • a. il Consiglio di Amministrazione;
  • b. il Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel seguito Presidente);
  • c. il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • d. il Comitato Scientifico.

2. Uffici della Fondazione sono:

  • a. il Direttore;
  • b. l’Amministratore.

Art. 10 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero variabile di componenti, deciso dal Consiglio stesso, da un minimo di 11 (undici) ad un massimo di 13 (tredici), con la seguente composizione:

  • n. 5 (cinque) componenti nominati dal CNV;
  • n. 2 (due) componenti nominati dalla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA;
  • n. 2 (due) componenti nominati dal CESVOT;
  • n. 1 (uno) componente nominato dalla PROVINCIA DI LUCCA;
  • n. 1 (uno) componente nominato da CSV.Net;
  • fino a n. 2 (due) componenti scelti dal Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei Partecipanti.

2. Il diritto di nomina deve essere esercitato, mediante lettera raccomandata inviata al Presidente almeno un mese prima della data prevista per il rinnovo del Consiglio stesso, indicando le generalità dell’amministratore; con le stesse modalità l’avente diritto può comunicare la revoca del mandato, indicando le generalità del nuovo componente.
3. Decorsi 30 (trenta) giorni senza che venga esercitato il diritto di nomina di cui al comma precedente, qualora i consiglieri siano nominati in numero inferiore al minimo previsto dal comma 1, il Consiglio di Amministrazione procede alla temporanea nomina dei consiglieri in rappresentanza dei Partecipanti fino ad integrare il numero minimo. Al momento del reintegro per esercizio del diritto di nomina i consiglieri temporaneamente nominati dal Consiglio di Amministrazione decadono.
4. Nel caso di cessazione dalla carica, per motivi diversi dalla revoca, di un amministratore nominato dai Fondatori, si procede alla nuova nomina in analogia a quanto previsto al comma precedente. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione.
5. Il diritto di nomina è sospeso in caso di mancato pagamento delle contribuzioni annuali e può essere ripristinato solo con l’integrale versamento delle quote dovute per l’anno in corso e per gli esercizi precedenti.
6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi e termina con la riunione convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio cui si riferisce la nomina; nella stessa sede si provvede al rinnovo del Consiglio nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 11 – Poteri del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio d’Amministrazione esercita tutti i poteri per l’ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare provvede a:

  • a. determinare gli indirizzi della Fondazione;
  • b. nominare il Presidente;
  • c. determinare eventuali indennità e/o rimborsi per i componenti degli organi della Fondazione;
  • d. nominare il Direttore determinandone l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico;
  • e. nominare l’Amministratore determinandone l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico;
  • f. approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull’attività svolta;
  • g. approvare il bilancio preventivo corredato dal programma annuale delle attività predisposto dal Direttore previo parere del Comitato Scientifico;
  • h. accettare nuovi Partecipanti;
  • i. determinare le quote annuali dovute dai Partecipanti per l’ammissione come tali in corso d’anno nonché l’ammontare dei contribuiti ordinari e straordinari richiesti ai Fondatori e ai Partecipanti;
  • j. nominare i rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
  • k. stipulare convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;
  • l. approvare l’assunzione di dipendenti ed ogni altra decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
  • m. approvare il conferimento di incarichi professionali;
  • n. acquistare o vendere beni, accettare donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
  • o. promuovere liti attive e resistere in liti passive;
  • p. nominare procuratori;
  • q. approvare eventualmente un proprio regolamento interno;
  • r. nominare i componenti del Comitato Scientifico;
  • s. nominare il Revisore Unico o i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti determinandone i compensi spettanti;
  • t. provvedere alle modifiche statutarie.

Art. 12 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta per scritto da oltre la metà dei Consiglieri con l’indicazione degli argomenti da trattare.
2. La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell’adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno due giorni prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno.
3. Le deliberazioni, del Consiglio di Amministrazione in prima convocazione sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza dei componenti il Consiglio. Ai fini del computo del numero legale in caso di parità si considera doppia la presenza di chi presiede, il cui voto vale il doppio. In seconda convocazione, da indire almeno un’ora dopo la prima, le deliberazione del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte indipendentemente dal numero dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dall’Amministratore su apposito libro, è sottoscritto da quest’ultimo e dal Presidente.

Art. 13 – Presidente.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio stesso con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione; provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e ne presiede le relative adunanze.
3.
Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito nella presidenza del Consiglio di Amministrazione dal Vice Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. A tali fini, l’anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell’organo di cui si tratti e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

Art. 14 – Il Direttore.

1. Il Direttore viene nominato con apposito atto dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore dirige le attività della Fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione. In particolare egli:

  • a. supervisiona alle attività della Fondazione e del relativo personale, curandone gli esiti, la diffusione e lo sviluppo;
  • b. predispone il programma annuale delle attività della Fondazione corredato dal parere del Comitato Scientifico;
  • c. predispone la relazione annuale sull’attività svolta;
  • d. collabora con gli organi della Fondazione e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico senza diritto di voto;
  • e. assicura ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – L’Amministratore.

1. L’Amministratore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
2. L’Amministratore dura in carica per un periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, salvo revoca prima della scadenza, e può essere rinnovato.
3. L’Amministratore sovrintende alla gestione contabile finanziaria e amministrativa della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione, in attuazione delle disposizioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. In particolare egli:

  • a. cura la gestione della Fondazione con tutti gli atti relativi, esclusi solo quelli riservati dal presente Statuto al Presidente, al Consiglio di Amministrazione e al Direttore, ivi compresa la gestione contabile finanziaria e amministrativa e dei rapporti di lavoro con i connessi poteri di firma e dei relativi adempimenti di legge;
  • b. predispone, secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, il bilancio preventivo corredato dal programma annuale delle attività elaborato dal Direttore previo parere del Comitato Scientifico;
  • c. predispone il progetto di bilancio consuntivo corredato dalla relazione annuale sull’attività svolta elaborata dal Direttore;
  • d. assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario e ne cura la redazione dei verbali sottoscrivendoli con il Presidente;
  • e. conserva i libri dei verbali degli organi.

4. In caso di assenza dell’Amministratore svolge le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio di Amministrazione il Direttore.

Art. 16 – Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti.
3. Il Revisore o il Collegio resta in carica per 3 (tre) esercizi e può essere riconfermato.
4. Il Revisore dei Conti o i componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redigono annualmente una relazione sul progetto di bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Revisore dei Conti o i componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
6. Al Revisore o ai componenti del Collegio spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al minimo della tariffa prevista per gli enti senza fine di lucro. I verbali del Revisore o del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto dall’Amministratore.

Art. 17 – Il Comitato Scientifico.

1. Il Comitato Scientifico è formato da un numero di componenti non superiore a 10 (dieci) nominati dal Consiglio di Amministrazione tra personalità particolarmente esperte nell’ambito delle finalità di cui all’art. 2 del presente Statuto e di riconosciuto merito nel campo del volontariato, della partecipazione e della ricerca.
2. Il Comitato Scientifico elegge al suo interno un Presidente.
3. Il Comitato Scientifico ha compiti di consulenza generale nelle materie di competenza della Fondazione; si esprime sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio di Amministrazione sottopone al suo esame; fornisce indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione in Italia ed all’estero; esprime un parere sul piano delle attività annuali predisposto dal Direttore; esprime suggerimenti per la più opportuna divulgazione delle attività della Fondazione e può essere coinvolto in iniziative stabili od occasionali di diffusione dei suoi contenuti
4. Il Comitato Scientifico dura in carica per un periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione comunque non superiore a 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti possono essere confermati.

Art. 18 – Scioglimento e liquidazione.

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita l’Autorità di Vigilanza, comunque da devolvere in via prioritaria all’Associazione Centro Nazionale per il Volontariato o ad altri enti aventi finalità similari.

Art. 19 – Clausola arbitrale.

1. Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, sono definite secondo quanto previsto dall’ordinamento della Camera Arbitrale di Lucca, presso la Camera di Commercio, e secondo la normativa tempo per tempo vigente

Art. 20 – Norma di rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente statuto e nell’atto costitutivo, si applicano gli artt.14 ss. cod. civ. e le altre norme vigenti.

 

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